Alberi invadenti? Il giudice può ordinarne l’estirpazione solo dopo essersi assicurato che le distanze minime non sono state rispettate

Cassazione, sez. II Civile, sentenza del 6 maggio 2013, n. 10502 L’art. 894 cod.civ. dispone che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quella prevista dalla legge. L’art. 892, terzo comma, cod.civ. prevede che la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina.
Fattispecie in cui il giudice di secondo grado ha sbagliato nell’ordinare la estirpazione di alcuni alberi basandosi sulla perizia effettuata dal C.t.u sulla lesione di diritti di veduta e di luce anzichè sull’effettiva violazione delle distanze legali.

Si legge nella sentenza, “il Tribunale ha errato nell’ordinare la estirpazione dell’albero di ficus e dell’eucaliptus. Il giudice di merito avrebbe avuto, infatti, l’obbligo di verificare che fossero state effettivamente misurate le distanze legali degli alberi al fine di accordare o meno il diritto alla estirpazione. La misurazione della distanza del tronco dell’albero dalla linea del confine alla base esterna del tronco all’epoca della piantumazione ovvero dalla linea stessa al luogo ove era stata fatta la semina non è stata effettuata dal c.t.u., che ha accentrato l’indagine solo sulla lesione di diritti di veduta o di luce dell’attore. E la motivazione della sentenza adotta un diverso parametro non previsto dalla legge e quindi illegittimo.

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