Cambia l’esecuzione forzata: il creditore cerca con l’anagrafe tributaria. Casa subito da sloggiare Pignoramenti con anagrafe tributaria, archivio dei conti correnti, PRA: l’ufficiale giudiziario potrà controllare telematicamente se il debitore ha beni pignorabili e sarà pagato “a risultato”.

Addio debitori-furbetti che tacciono o nascondono i propri beni da pignorare al creditore e all’ufficiale giudiziario. Con il nuovo decreto legge di riforma della giustizia civile approvato nell’ultimo Consiglio dei ministri viene modificato sostanzialmente il processo esecutivo. Lo scopo dell’intervento è, da un lato, una maggiore tutela dei creditori e, dall’altro, una semplificazione delle procedure.

Le maggiori novità riguardano l’esecuzione forzata mobiliare e il pignoramento presso terzi. Nel primo caso consentiranno, da un lato, la possibilità per l’ufficiale giudiziario di scovare i beni del debitore collegandosi con le banche dati in uso al fisco e, dall’altro lato, per incentivare quest’ultimo in termini di efficienza, una maggiorazione sulla retribuzione dallo stesso sulla base del risultato ottenuto. Infine, in caso di pignoramento della casa, quest’ultima dovrà essere sloggiata immediatamente.

Vediamo più da vicino le novità.

La ricerca dei beni con l’anagrafe tributaria e l’archivio dei conti correnti

La misura di maggiore impatto è probabilmente la previsione [1] della ricerca dei beni da parte dell’ufficiale giudiziario mediante collegamento telematico diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni o a quelle a cui le pubbliche amministrazioni hanno accesso come l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei conti correnti bancari ed degli altri rapporti finanziari, il P.R.A. e le banche dati degli enti previdenziali ai fini dell’acquisizione “d’informazioni rilevanti per individuazione di cose e crediti da pignorare comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.

Dunque, avremo la figura di un ufficiale giudiziario “esperto”, che potrà controllare telematicamente se e dove il debitore possiede beni pignorabili.

Se l’ufficiale giudiziario individua cose che si trovano in luoghi di sua competenza oppure crediti o cose del debitore nella disponibilità di terzi procede direttamente al pignoramento, nel primo caso, accedendo ai luoghi e, nel secondo caso, notificando d’ufficio il verbale con l’ingiunzione al terzo normalmente a mezzo posta elettronica o fax.

Fin quando non saranno attivati i collegamenti diretti degli ufficiali giudiziari alla banche dati e varato il relativo regolamento i creditori potranno rivolgersi direttamente ai gestori delle stesse sulla base dell’autorizzazione richiesta al presidente del tribunale o suo delegato che deve verificare unicamente l’esistenza di un titolo esecutivo. In tal modo il creditore privato può disporre di strumenti per la ricerca dei beni da pignorare analoghi a quelli finora previsti per i crediti erariali.

Ufficiale giudiziario “a percentuale”

Al fine d’incentivare l’efficienza degli ufficiale giudiziari nella ricerca dei beni e nel corso delle operazioni di pignoramento è previsto un ulteriore compenso, che rientra nelle spese di esecuzione, determinato sulla base del risultato finale dell’esecuzione, ossia in percentuale variabile sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione delle cose in ogni caso quando si tratta di esecuzione mobiliare e sul valore di assegnazione dei crediti o delle cose, ma solo se il pignoramento è stato effettuato a seguito della ricerca telematica dell’ufficiale giudiziario, nel caso di espropriazione presso terzi.

Pignoramento presso terzi

Per semplificare il procedimento del pignoramento presso terzi, si prevede che la dichiarazione del terzo dovrà avvenire, in tutti i casi (anche quando è pignorato un credito di lavoro), mediante invio a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata entro dieci giorni direttamente al creditore.

Inoltre, se il debitore esecutato è un privato, il giudice competente per i pignoramenti di crediti è quello del luogo dove il debitore esecutato ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; rimane la competenza del giudice del luogo dove il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede solo quando esecutata è una pubblica amministrazione.

Infine viene previsto [2] che la notifica al terzo del pignoramento possa essere effettuata in tutte le forme previste dal codice compresa quella mediante posta elettronica certificata.

Pignoramenti immobiliari

Per una maggiore efficienza delle procedure esecutive immobiliari, vista la difficoltà di collocazione dei beni sul mercato ed in particolare l’effetto dissuasivo delle incertezze in ordine allo stato di occupazione, è stato previsto che il giudice deve emettere, già quando dispone la vendita, l’ordine di liberazione dell’immobile che deve essere eseguito a cura del custode giudiziario.

Da ultimo, in questo sintetico panorama delle principali novità, sono da segnalare previsione per tutti i crediti della maturazione degli interessi legali, da quando ha inizio un procedimento di cognizione, nella misura stabilita per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali (oggi l’8,4%) [3] e la nuova disciplina riguardo ai mobili estranei all’esecuzione per rilascio che prevede la loro vendita o lo smaltimento in caso di mancato ritiro da parte del relativo proprietario.

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