Chi dentro e chi fuori. Quali animali potranno rimanere ancora in condominio dopo la Riforma?

All’indomani dell’entrata in vigore della riforma del condominio, la stampa generalista, ha dato ampio spazio alla eliminazione del divieto di detenere animali in condominio, tralasciando di specificare la tipologia di animali. In realtà la situazione risulta molto complessa.

Il fuorviante battage sui media

L’entrata in vigore della riforma è stata preceduta, come ogni riforma che si rispetti, da un serrato battage sui media caratterizzata da titoli a volte fuorvianti, inesatti e privi di ogni fondamento giuridico. A prescindere da questo ingiustificato entusiasmo, è opportuno precisare innanzitutto che non può parlarsi propriamente di “novità”. Infatti, questa norma considerata “nuova”, è il risultato un consolidato indirizzo giurisprudenziale recepito dal Legislatore.(Si vedano Cass.3705/2011; Cass. 1394/2000; Trib. Piacenza, 10-4-1990, n. 231).

Sofismi linguistici e portata innovativa dell’articolo 1138 del codice civile.

Il nuovo precetto introdotto, al comma 5° dell’articolo 1138 cod. civ., stabilisce che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Abbiamo già più volte precisato, in queste pagine, che la prima versione faceva riferimento agli animali da compagnia, ma poi in seconda lettura, si preferì sostituirla con il termine animali domestici evitando l’indiscriminato accesso alle più svariate tipologie di animali legittimando l’ingresso soltanto agli animali che rientrano nelle ordinarie consuetudini familiari (come i cani e i gatti) e non anche a quelli che possano essere in qualche modo addomesticati ma facenti parti ad altre categorie quali per esempio animali selvatici o da reddito.

Su questa interpretazione in realtà si sono sollevate diverse interpretazioni ed anche alcune polemiche:

Secondo l’Anmvi, l’articolo così come modificato dalla legge 220/2012, potrebbe essere oggetto di litigi giudiziari, in quanto si tende a discriminare “animali non domestici” ma che nella prassi ormai si sono affermati come animali da compagnia a tutti gli effetti (basti pensare per esempio a tartarughe, pesci tropicali, criceti); oltre al fatto che si aumenta il rischio di abbandono di determinate specie animali, non più previste dal dettato normativo, provocando non pochi problemi anche nei contesti urbani. Per tali motivi risulta evidente l’imprecisione lessicale del Legislatore non solo sul piano scientifico, ma anche della libertà di detenzione di animali non convenzionali da compagnia, che sono stati acquistati dai proprietari solo per uno scopo di affezione.
Secondo un recente studio pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato se non vi è alcun dubbio che il regolamento di condominio non possa più impedire ai condomini di possedere o detenere cani o gatti all’interno delle rispettive proprietà individuali, e di servirsi insieme ai suddetti animali delle parti comuni dell’edificio. La stessa soluzione dovrebbe valere anche per altre specie di animali come gli uccellini da gabbia, i pesci d’acquario, i piccoli roditori (criceti e cavie), per i quali non si porrà il problema della utilizzazione da parte degli stessi delle parti condominiali essendo i medesimi destinati a rimanere all’interno delle singole proprietà esclusive dei condomini.
Alla luce delle considerazioni riportate possiamo dedurre, salvo successive valutazione che farà la giurisprudenza, quali saranno gli animali ammessi in condominio, dal 18 giugno 2013 in poi, e quelli a cui sarà vietato l’accesso, salvo ulteriori interpretazioni in merito.

ANIMALI AMMESSI (*)

ANIMALI DOMESTICI – cani, gatti
ANIMALI DA COMPAGNIA – pesci rossi, uccellini da gabbia
ANIMALI ADDOMESTICATI/ D’AFFEZIONE – tartarughe,criceti, furetti, cavie

ANIMALI NON AMMESSI

ANIMALI DOMESTICI CHE PRODUCONO REDDITO – mucche, pecore, capre, maiali,asini
ANIMALI ALLEVATI PER FINI ALIMENTARI – galline, oche, papere, tacchini
FAUNA ESOTICA – serpenti, iguane, leoni
ANIMALI SELVATICI – lupo,dingo, linci
ANIMALI VAGANTI – volpi, cinghiali, cervi, linci
ANIMALI definiti “PERICOLOSI” dalle leggi 7 febbraio 1992 n. 150 e 9 dicembre 1998 n. 426.

(*) Le regole e le norme da rispettare per una corretta detenzione degli animali in condominio
Circolazione in spazi comuni e danno provocati dagli animali
Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza alcune precauzione. E’ necessario dotarli di museruola e guinzaglio. Ricordiamo che il proprietario dell’animale sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente in caso di danni o lesioni a persone. Per tali motivi è consigliabile Polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi.
Omessa custodia / Abbandono animali
È vietato abbandonare per un lungo periodo gli animali domestici su balconi o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (articolo 672 Cod. pen.)
Immissioni intollerabili
Il condomino, sarà ritenuto responsabile qualora il proprio animale emetta rumori molesti intollerabili oppure di odori sgradevoli (844 cod. civ.) In tal caso si potrà chiedere la cessazione della turbativa ricorrendo all’allontanamento dell’animale (art. 700 cod. proc. civ.)
Disturbo della quiete notturna
Nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare la sussistenza del reato di “disturbo del riposto delle persone” (articolo 659 del cod. pen.) purché il disturbo è arrecato ad un numero indeterminato di persone.

di Ivan Meo

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