Il nostro Paese ha finalmente stabilito i requisiti per l’efficienza energetica, attuando in via definitiva la Direttiva 2002/91/CE. Venerdì 15 febbraio u.s., il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con gli altri Ministri competenti, ha messo fine alla procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia per l’incompleta attuazione della Direttiva e ha approvato il D.P.R. che stabilisce “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione”.
Finalità primaria, dunque, è quella di garantire personale altamente specializzato per le attività di certificazione energetica e la loro assoluta indipendenza e imparzialità nello svolgimento del proprio ruolo. In particolare, i soggetti abilitati alla certificazione (e quindi certificati) sono:
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i tecnici professionisti che operano nel settore dell’impiantistica e dell’edilizia (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali);
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gli enti pubblici e gli organismi operanti in ambito energetico ed edilizio, nel campo dell’ingegneria civile e impiantistica e che occupano nel loro organico un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati;
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tutti gli organismi (sia pubblici che privati) specializzati nelle attività di ispezione nei campi dell’ingegneria civile, delle costruzioni edili, dell’impiantistica e che risultano accreditati presso l’organismo nazionale di accreditamento (o ente parificato in ambito europeo);
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le ESCO, società per i servizi energetici.
È indubbio che qualsiasi tecnico abilitato alla certificazione, deve possedere specifici requisiti professionali oltre che formativi per l’ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento di questa attività: diploma nel settore tecnologico (edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) o laurea, nonché l’iscrizione all’Ordine professionale di riferimento. A completamento delle proprie competenze, il tecnico abilitato dovrà seguire anche dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici (almeno 64 ore), autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture, dell’Ambiente, con relativo superamento dell’esame finale (Allegato I del D.P.R.).
Il regolamento, tra l’altro, all’art. 2 (co. 1), stabilisce che il tecnico abilitato, al fine di garantire l’assoluta indipendenza e imparzialità (cioè nessun coinvolgimento nella progettazione dell’immobile e nessun legame con i produttori di materiali o impianti), all’atto della sottoscrizione del certificato energetico, deve notificare che:
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in caso di edifici di nuova costruzione, non vi è alcun conflitto di interessi: cioè non vi è alcun coinvolgimento né diretto né indiretto nella fase di progettazione e realizzazione dell’edificio oggetto della certificazione, e non vi sono rapporti con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati (che tra l’altro non devono essere né il coniuge, né un parente fino al IV grado);
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in caso di edifici già esistenti, varranno le stesse identiche garanzie precedenti (edifici di nuova costruzione), dai quali differisce solo la fase della progettazione, in quanto l’immobile risulta già realizzato.
Secondo quanto previsto dal decreto (art. 4), l’attestato di certificazione energetica (ACE) assume valenza di atto pubblico, con responsabilità diretta del tecnico abilitato che lo sottoscrive.
Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, che si sottopongo ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, può esser predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti (art. 7).
Ricordiamo, inoltre, che il D.P.R. prevede il coinvolgimento attivo delle Regioni e delle Province Autonome che possono adottare propri sistemi di riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione, sulla base delle norme comunitarie e ove non siano state applicate disposizioni ad hoc in applicazione della Direttiva 2002/91/CE. Ancora, possono promuovere attività di informazione, formazione, orientamento, aggiornamento dei certificatori energetici ma anche degli stessi utenti finali; predisporre sistemi di accertamento della qualità e della correttezza dei servizi di certificazione, attraverso controlli di qualità dei tecnici abilitati e della loro attività, l’accertamento documentale, la verifica del rispetto delle procedure, la rispondenza dei dati fra quelli di progetto (o di diagnosi) e i risultati finali ottenuti (anche attraverso gli interventi suggeriti per il miglioramento dell’efficienza energetica).