Il distributore che blocca il contatore del gas del cliente moroso deve prima provare l’entità del debito.

Una sentenza del Tribunale di Cremona affronta una nuova tematica ossia quella riguardante il meccanismo di distribuzione del gas naturale e di interruzione della fornitura a fronte della morosità dell’utente finale.

La disciplina. Prima di soffermarsi sul contenuto dell’ordinanza e sui fatti di causa che hanno preceduta la sua emanazione è necessario dedicare qualche cenno al sistema di distribuzione del gas naturale per comprendere a fondo i vari aspetti della vicenda conclusasi con l’ordinanza in commento.

L’erogazione di gas naturale avviene nel seguente modo:

  • Vi è il distributore che è titolare di una concessione comunale per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione; tale distributore opera in regime di monopolio sul territorio comunale ed ha come suoi diretti interlocutori le società di vendita di gas naturale;
  • Mentre il venditore acquista il gas naturale dalla rete di distribuzione comunale e provvede a venderlo agli utenti finali. Occorre puntualizzare che la vendita di gas naturale non è un servizio pubblico ma un’attività liberalizzata;
  • L’utente finale stipula un contratto di fornitura con il venditore e quest’ultimo invece si interfaccia esclusivamente con il distributore locale per quanto concerne la materiale consegna e misurazione del gas consumato dall’utente finale.

La disciplina di tale particolare materia è prevista in gran parte da norme regolamentari emanate dall’autorità indipendente di settore ( AEEG) ed in particolare dal Testo integrato Morosità e gas (TIMG) previsto dalla delibera dell’AEEG 99/11.

In base a tale disciplina nel momento in cui l’utente finale non paga le bollette emesse dal venditore, quest’ultimo ha la facoltà di chiedere che sia interrotta la fornitura di gas all’utente finale divenuto moroso. Tuttavia la fornitura di gas naturale può essere interrotta solo nel momento in cui si provveda al disalimentazione del contatore. (Da non perdere: Distacco luce condominiale per morosità, perchè non è invocabile la tutela cautelare?)

A questo punto il venditore per non veder crescere il proprio credito nei confronti di un debitore insolvente, che lo esporrebbe a notevoli perdite economiche, può decidere in base all’articolo 17 del TIMG di avviare la procedura di “default”, in base alla quale il venditore cessa di essere la controparte nella fornitura del gas che continua ad essere erogato dal contatore fino a quando non si provvederà alla sua rimozione, ed a ad egli subentra il distributore che, in base a recenti modifiche del TIMG, potrà agire giudizialmente per ottenere la materiale disalimentazione del contatore.

Praticamente nel momento in cui il venditore decide di non voler essere la controparte contrattuale del cliente moroso, in base al TIMG, scatta in capo al distributore non solo l’obbligo di anticipare i costi di tale fornitura, ma anche quello di agire in giudizio entro termini molto stretti al fine di ottenere la disalimentazione del contatore dell’utente finale moroso. Il TIMG, inoltre, prevede che i costi per l’azione giudiziaria che il distributore deve intraprendere saranno rimborsati a quest’ultimo da parte dell’AEEG entro determinati limiti di spesa.

Considerati i tempi piuttosto contenuti entro i quali l’azione giudiziaria deve concludersi i distributori, quindi, dovranno scegliere lo strumento processuale più idoneo al fine di ottenere un titolo esecutivo che gli consente di intraprendere il giudizio di esecuzione che dovrà concludersi con la disalimentazione del contatore dell’utente moroso.

Nel caso di specie il distributore ha intrapreso l’azione giudiziaria facendo ricorso ad un’azione ex art. 702 bis cpc avviando, quindi, un procedimento sommario di cognizione conclusosi, però, in modo negativo per il distributore.

L’ordinanza del Tribunale di Cremona. Una volta instaurato il procedimento sommario di cognizione, ad opera del distributore del gas naturale, i Giudice della sezione speciale di Cremona ha potuto constatare che il rapporto fra distributore di gas naturale ed utente finale deve essere ricondotto nell’alveo della disciplina del contratto di somministrazione reso, in tale ipotesi, particolare poiché risulta trilaterale dato che il venditore del gas non è colui che esegue materialmente la prestazione, poiché della stessa si occupa il distributore. Considerata tale peculiarità l’ordinanza in commento ha rilevato che “Si ha una connessione soggettiva tra due contratti, il contratto a monte ( distributore /utente) e quello a valle ( utente/cliente), ma anche una derivazione di questo da quello”

Tenendo conto della particolarità del rapporto in questione il Giudice, nel caso di specie, ha ritenuto applicabile la regole generali previste dal codice civile per il contratto di somministrazione osservando che deve sussistere “il presupposto generale, per poter sospendere il servizio, della morosità di lieve entità ( previa diffida), nonché per risolvere il contratto per l’inadempimento di notevole importanza”

Analizzando nel dettaglio la vicenda l’ordinanza in commento del Tribunale di Cremona ha evidenziato che la regolamentazione di settore, predisposta in tal caso dal TIMG, non può in alcun caso integrare o derogare una fonte normativa primaria a meno che non esista una espressa delega del legislatore.

Muovendo da tali considerazioni il Giudice della sezione speciale del Tribunale di Cremona ha disposto il rigetto del ricorso presentato dal distributore di gas naturale poiché non ha fornito la prova della morosità del cliente finale nei confronti del venditore così che non è stato possibile verificare l’esistenza del presupposto che avrebbe giustificato, nel caso in questione, il recesso del venditore.

A queste conclusioni il Giudice approda poiché nel caso di specie, dopo l’instaurazione del procedimento sommario di cognizione, il distributore ha omesso di produrre una serie di documenti che avrebbero permesso al giudicante di valutare in modo più dettagliato la questione (contratto tra utente e cliente, contratto fra utente e distributore, documentazione attestante la sussistenza e l’entità della morosità).

Dunque il ricorso è stato respinto poiché tenendo conto della regolamentazione di settore solo quando la morosità è superiore alla cauzione versata da parte del cliente si può procedere alla interruzione del servizio.

Avv. Leonarda Colucci
Fonte: www.condominioweb.com

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