In galera il proprietario del cane aggressivo, anche se chiuso nel giardino di casa.

La Cassazione conferma la condanna per il proprietario del cane aggressivo. La custodia dev’essere effettiva e utile. Il padrone, specie se sprovveduto, è sempre responsabile per le azioni del proprio cane.

La Cassazione torna a ribadire il proprio severo orientamento in fatto di custodia di cani aggressivi o potenzialmente tali: appena qualche giorno fa la Quarta Sezione Penale del Supremo Collegio, infatti, ha confermato la

sentenza di condanna inflitta alla proprietaria di un cane che, pur correttamente custodito all’interno del recinto di casa, aveva tuttavia morso una vicina di casa.

Ma come: il proprietario è responsabile nonostante l’animale sia rinchiuso nel giardino di casa?

Vietato lasciare il cane libero e senza museruola nel cortile condominiale

La risposta dei Giudici di Piazza Cavour è sì, in quanto secondo loro la proprietaria dell’animale non aveva “adottato preliminarmente le banali cautele atte a rendere inoffensivo l’animale” (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 33407 del 29/07/2014), ritenendo tali, ad esempio, il legare l’animale prima di aprire il cancello di ingresso.

A poco o nulla serve infatti custodire il proprio cane all’interno di un giardino, ben recintato, se poi, per sbadataggine o altro, vi si permette l’ingresso agli estranei senza assicurarsi che l’animale non riesca ad aggredirli: la tutela ed il controllo dell’animale devono infatti essere effettivi ed utili allo scopo prefissato per cui le cautele adottate, se non sono sufficienti, è come se non ci fossero.

La responsabilità del proprietario è pressoché presunta. Per comprendere meglio questo concetto bisogna premettere che secondo le vigenti disposizioni in materia “Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso”: questo è quanto sancito dalle varie ordinanze ministeriali che nel tempo si sono succedute in materia, sin dalla prima nel 2006 (la cd. Ordinanza Sirchia, dal nome dell’allora Ministro della Salute) fino all’ultima del 2013 (Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013).

Con esse, come avuto modo già di spiegare Detenzione di animali in condominio: il cane morde l’ospite., si è voluto disciplinare la detenzione dei cani, specie di quelli potenzialmente pericolosi ma soprattutto di quelli che tali si sono rivelati.

“Il proprietario è sempre responsabile del controllo dell’animale”: ciò significa che in capo al proprietario vige una vera e propria “responsabilità oggettiva”, ossia una presunzione di colpa rispetto agli eventi lesivi procurati dal proprio animale per cui se questo aggredisce qualcuno si parte dal presupposto che il proprietario ha omesso di custodirlo o non l’ha fatto a sufficienza.

Sarà poi suo onere quello di dimostrare che così non è, che l’evento è stato ad esempio assolutamente fortuito o si è verificato per cause di forza maggiore.

Avvisare della pericolosità del cane non solleva da responsabilità. Nel caso specifico, come detto, il cane era chiuso in un cortile, all’interno del quale era stata fatta entrare una persona che, tenendo in braccio un altro cagnolino, aveva chiesto rifugio perché inseguita da altri cani. E proprio questa leggerezza è costata caro sia alla vittima dell’aggressione che alla proprietaria del cane che ne è stato l’autore: ella, infatti, non avrebbe dovuto aprire il cancello se non dopo aver assicurato il proprio cane, per di più sapendolo aggressivo (come in effetti si è poi rivelato), tanto da averne avvisato la poveretta che ne ha pagato le conseguenze.

Cosa succede se il continuo abbaiare del cane crea problemi di salute al conduttore?

Né tantomeno può esonerarsi da colpe poiché aveva, come detto, avvertito della presenza del proprio cane e della sua aggressività: “In tale situazione – secondo i Giudici di Legittimità - sarebbe stato necessario un guinzaglio o la chiusura della porta di comunicazione“, sarebbe cioè stato necessario adottare gli accorgimenti necessari a scongiurare l’evento poi verificatosi. E di tali mancanze non può che esserne dichiarata responsabile colei che aveva l’obbligo giuridico di controllare il proprio cane al fine di evitarle.

Corretta quindi la condanna inflitta dal Giudice di Pace in primo grado poiché giustamente la proprietaria era stata ed è responsabile, a titolo di colpa, per le lesioni riportate dalla malcapitata aggredita dal proprio cane, non diligentemente e sufficientemente custodito.

L’inosservanza della legge quale causa e fonte di responsabilità

Le varie ordinanze ministeriali susseguitesi nel tempo hanno dettato una serie di cautele che i proprietari di cani devono osservare per prevenire ed evitare situazioni di pericolo: tra queste le più importanti sono l’utilizzo di un guinzaglio (della lunghezza massimo di 1,5 metri), il possesso (e l’uso, ove occorra) di una museruola, l’assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

L’inosservanza di una o più di queste regole pone il proprietario di un cane, nel caso in cui questo aggredisca qualcuno, in una posizione di sfavore poiché la sua imprudenza sarà strettamente collegata all’inosservanza appunto delle norme. Entrambe, poi, imprudenza ed inosservanza di norme, saranno la base su cui poggia la responsabilità colposa del delitto contestabile all’incauto proprietario per il quale sarà così praticamente impossibile dimostrare che l’evento si è verificato per caso fortuito e sfuggire alle conseguenze penali e civili dell’evento a lui indirettamente imputabile.

di Avv. Mauro Blonda

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