E’ bastata la “classica” causa di separazione per far ricordare, ai coniugi separati, che uno dei punti della decisione emessa si basa proprio su una norma introdotta dalla riforma del diritto condominio ovvero quella detenzione degli animali negli appartamenti.
Infatti, il Giudice, della nona sezione civile della Cassazione, con decreto emesso in data 13 marzo 2013 precisa che: il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia e per tali motivi va collocatopresso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore.
Per tali motivi quando finisce un amore è legittimo che i coniugi stabiliscano le condizioni della permanenza in casa e del mantenimento del gatto stesso, che
resterà ovviamente nell’ambiente domestico, laddove la figlia minore dei separati risiederà. Nel caso si specie, il Giudice ha deciso, sarà la madre a farsi carico delle spese ordinarie mentre quelle straordinarie saranno sostenute equamente dai rispettivi coniugi.
Esiste un diritto all’animale da compagnia?
Il legislatore, aveva già nel lontano 2004, iniziato a porre le basi per un riconoscimento giuridico “indiretto” a questa particolare forma di diritto. Infatti la legge 189 del 2004, tutela, in primo luogo, il “sentimento per gli animali”, introducendo nel nostro ordinamento giuridico i delitti di cui agli artt. 544-bis – 544-sexies c.p. Ma vi è di più, il legislatore si è spinto anche oltre prevedendo all’art. 5 della legge 20 luglio 2004, n.189 che “lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa (..) l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche”.
Il gatto è un essere senziente… non è una “cosa”.
Più recentemente la legge 4 novembre 2010, n. 201, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, seguita da recente giurisprudenza di merito, che ha stabilito che, “il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia” (Trib. Varese, sez. I civ., 7.12.2011). Pertanto l’animale d’affezione è un essere dotato della capacità di sensazione, quindi è un essere senziente e come tale presuppone una serie di tutele e di prerogative. Il Trattato di Lisbona, ad esempio, così definisce gli animali, e attraverso tale definizione ne sancisce i diritti.
Determinante l’art. 1138 del codice civile modificato dalla riforma
Da qui ne deriva un conseguenza: deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia nell’ambito dell’attuale ordinamento giuridico. Il motivo, secondo il Giudice, è da ricercarsi anche dalla novità introdotta dalla recente riforma del condominio (legge 220/12), che ha modificato l’articolo 1138 cod. civ. disponendo che «le norme del regolamento» condominiale «non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Si rende dunque necessaria, secondo il giudice, un’interpretazione evolutiva e orientata delle norme vigenti, che «impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”», secondo l’impostazione tradizionale, «ma debba essere riconosciuto come “essere senziente”» (cfr. il trattato di Lisbona). Quindi se l’animale non può più essere considerato semplicemente una «cosa» ma un essere senziente, risulta legittima la facoltà dei coniugi di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le conseguenti modalità per il mantenimento del medesimo.
Verso un condominio “pet friendly”?
La norma che ha “liberalizzato” l’ingresso degli animali domestici in condominio è stata sicuramente una delle novità più rilevanti. Gli animalisti hanno accolto con entusiasmo questa innovazione, anche se il testo così come promulgato, potrebbe porre alcuni interrogativi sulle reali conseguenze. Ma a parlare sono i numeri: secondo un classifica stilata dall’ Associazione italiana per la difesa di animali e ambiente, sono soprattutto i cani (nel 63% dei casi), che sono oggetto di controversie. Ma anche i gatti sono responsabili di faide condominiali nel 31% dei casi. Pertanto siamo sicuri che la litigiosità aumenterà a dismisura visto quello che si prospetta.