Se la caldaia non è a norma, la spesa per la sostituzione spetta al proprietario

In materia di spese di manutenzione nell’ambito dei contratti di locazione, spetta al proprietario la spesa necessaria per la sostituzione della caldaia non a norma.

Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11353 del 26 maggio 2014.

Il caso che ha portato alla pronuncia della sentenza in commento nasce in un contesto conosciuto a molti: appartamento affittato a delle studentesse universitarie. Queste, dopo la stipula del contratto, si avvidero (solamente grazie ad una verifica tecnica) del fatto che la caldaia dell’impianto di riscaldamento non era a norma e che quindi andava sostituita. Le studentesse, quindi, ritenevano che quella spesa dovesse essere affrontata dal proprietario e gli comunicavano il fatto per sollecitarne l’adempimento. A seguito della mancata attivazione in tal senso da parte di questt’ultimo, le conduttrici lo diffidano formalmente chiedendo la risoluzione del problema e specificando che, qualora ciò non fosse avvenuto, esse avrebbe agito direttamente con riserva di richiesta di risarcimento. Le cose, alla fine, sono andate in questo modo e quindi le affittuarie hanno iniziato la causa finalizzata ad ottenere il risarcimento; tanto in primo quanto in secondo grado le studentesse hanno ottenuto ragione. La controversia, come detto, s’è trascinata fin davanti alle aule di piazza Cavuor.

Le spese nel contratto di locazione

Ai sensi dell’art. 1576, primo comma, c.c.

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

Che cosa deve intendersi per piccola manutenzione?

Lo specifica l’art. 1609 c.c. che recita:

Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

(La caldaia esplode? Responsabili l’installatore e il collaudatore!)

Si fulmina una lampadina? Paga il conduttore. Si rompe a cinghia della lavatrice? Idem.

Non sempre è agevole distingure tra deterioramento dovuto all’uso e vetustà o caso fortuito. In questi casi gli usi locali e sempre e comunque il buon senso sono necessari per risolvere la situazione.

La manutenzione dell’impianto di riscaldamento

Chi paga che cosa quando si tratta di manutenzione dell’impianto di riscaldamento?

Le manutenzioni ordinarie riguardanti verifiche periodiche, messa in funzionamento e riparazioni dovute al normale uso sono sempre a carico del conduttore, tanto che si tratti di impianto autonomo, quanto che l’edificio sia dotato di riscaldamento centralizzato.

La sostituzione della caldaia, invece, dev’essere considerata opera di manutenzione straordinaria. In tal senso, la Cassazione, nella sentenza n. 11353, ha specificato che “in tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c., non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell’immobile (elettrico, idrico, termico) per l’erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento (Cass. 14 marzo 2006, n. 5459)” (Cass. 22 maggio 2014 n. 11353).

La massima riportata qui sopra è fin troppo ampia rispetto all’oggetto della lite; non va mai dimenticato, infatti, che una cosa sono le riparazioni necessarie per l’uso, altro quelle che si sono rese necessarie a causa dell’uso medesimo. Queste ultime, com’è giusto che sia, sono sempre a carico del conduttore.

La sentenza n. 11353/14 ha poi ricordato che la mancata conformità alle norme dell’impianto di riscaldamento non può essere considerato vizio conoscibile o scusabile ai sensi dell’art. 1578 c.c. e come tale non può incidere sulla richiesta di risarcimento del danno.

di Avv. Alessandro Gallucci
Fonte http://www.condominioweb.com/a-chi-spettano-le-spese-per-la-sostituzione-della-caldaia.11201#ixzz36IHoNB36
www.condominioweb.com

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