Sì al danno morale per la perdita dell’animale da affezione. Condannato al risarcimento dei danni il vicino «pistolero»

La condotta tenuta integra il reato ex articolo 544 ter Cod.pen.

Quando il vicino decide di farsi giustizia da sé.

Purtroppo capita anche di avere vicini di casa che posseggono armi (o affini) nonostante evidenti disturbi psicologici: diversamente non potrebbe definirsi chi, sostenendo di essere infastidito dal comportamento di un povero gatto, decide di spararlo con un fucile ad aria compressa.

Ciò è quanto avvenuto nel milanese dove un improvvisato pistolero si è appunto reso responsabile di tale ignobile gesto: egli ha infatti sparato a due gatti del vicino, ferendoli così gravemente da provocarne la morte di uno di essi, nonostante i soccorsi e le pur lunghe e costose cure cui entrambi sono stati sottoposti.

Da un punto di vista giuridico il comportamento dell’insano vicino di casa rientra nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 544 ter, comma 3, cod. pen. (Maltrattamento di animali seguito da morte), reato punito fino ad oltre 2 anni di carcere.

A tale pena si somma poi il risarcimento dei danni che ne derivano. Danni sì, ma di che tipo? Lo chiarisce il Tribunale di Milano che con una recentissima sentenza (sent. del 01/07/2014) in maniera molto precisa ne indica la natura ed il limite quantitativo entro cui essi siano risarcibili.

Risarcibilità dei danni per la scomparsa di Fido o Fufi. Ove un animale perisca per un fatto costituente reato spetterà ai suoi proprietari il risarcimento dei danni morali (o non patrimoniali) patiti a seguito della condotta delittuosa: è il caso del danno morale cd. “da perdita dell’animale da affezione”. Tale danno morale, dunque, è risarcibile esclusivamente quando il fatto costituisce reato, come ammoniscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26972/2008). È pur vero che sempre più Tribunali, discostandosi dai principi enunciati dal Giudice di Legittimità, riconoscono il risarcimento di tale voce di danno indipendentemente dal risvolto penale che il fatto può avere (Trib. Torino, 29/10/2012, Trib. Firenze, 14/06/2013).

Nel caso in esame, tuttavia, non è importante tale distinzione e nessun dubbio sussiste in ordine alla risarcibilità del danno morale derivante dalla perdita subita dalla proprietaria del felino abbattuto dal vicino: questi, sparando al gatto perché infastidito dal comportamento della povera bestiola, ha come detto commesso il reato di cui all’art. 544 ter comma 3 cod. pen. e pertanto è pacifica la risarcibilità del danno non patrimoniale (ovvero morale) che da tale fatto-reato è derivato. Così come pacifica è la sussistenza di tale danno morale: esso è rappresentato innanzitutto dalla sofferenza psichica patita dalla proprietaria per la morte del proprio animale da affezione, col quale aveva “creato un lungo rapporto di affetto” (Trib. Milano, cit.), nonché dall’ansia per la sorte dell’altra gattina colpita “sopravvissuta a seguito di lunghe e complesse cure”.

Rimborsabili anche le spese sostenute per curare la bestiola. Ai danni morali si aggiungono, poi, quelli patrimoniali, costituiti dalle spese e dai costi “ex art. 1223 cod. civ., che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito” (Trib. Milano, cit.).

Ma non ogni spesa è risarcibile e soprattutto non oltre un certo limite.

Come accennato, infatti, saranno rimborsabili (o meglio: risarcibili) solo le spese che sono conseguenza diretta ed immediata dell’evento: quindi innanzitutto le spese di soccorso e successivamente quelle sostenute per la cura della bestiola.

Il loro ammontare dovrà essere documentato e, se congruo, ne potrà essere imposto il rimborso all’autore del fatto illecito.

Se congruo: infatti l’art. 1227 del cod. civ. pone un chiaro limite alle spese risarcibili escludendo quelle che il danneggiato avrebbe potuto evitare di sostenere se si fosse comportato usando l’ordinaria diligenza.

Il Tribunale di Milano, applicando questo principio al caso sottoposto al suo vaglio, ha così escluso la risarcibilità delle spese sostenute per la cura dei gatti presso una costosa clinica veterinaria e non perché queste non fossero giustificabili in sé e per sé ma perché esse erano eccessive rispetto al “valore” delle bestiole. L’impatto dell’anagrafe degli animali nella vita condominiale

Qual è il valore di un animale da affezione? Ove ad essere danneggiate siano cose materiali la giurisprudenza ha chiarito da tempo che l’ammontare delle spese risarcibili non può superare il cd. “valore antesinistro” dei medesimi beni: è quindi liquidabile una somma “pari alla differenza di valore del bene prima e dopo il fatto illecito” (Cass. Civ., sent. n. 21012/2010). Diversamente, se un bene prima del sinistro valesse, ad esempio, 1.000 euro e per ripararlo occorressero 5.000 euro, si finirebbe con imporre un risarcimento che attribuisca al bene riparato un valore maggiore di quello che aveva prima dell’evento.

Ma come si fa a determinare invece un valore agli animali e come si calcola, quindi, la soglia oltre la quale il risarcimento del danno patrimoniale risulterebbe eccessivo e sproporzionato?

Nel caso di animali da affezione, secondo il Tribunale di Milano, il valore delle spese mediche non deve superare quello derivante dal pregiudizio conseguente alla perdita dell’animale: esso deve cioè essere “complessivamente pari all’equivalente monetario del danno non patrimoniale da perdita dell’animale da affezione“. In pratica il danno patrimoniale dev’essere pari a quello morale risarcibile.

di Avv. Mauro Blonda

Fonte http://www.condominioweb.com/cosa-succede-se-il-vicino-ci-uccide-il-gatto.11236#ixzz37XvKyVIU
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