Vizi progettuali ed errata installazione dell’impianto termico. Il direttore dei lavori è responsabile anche se l’errore è commesso dal progettista.

Al direttore dei lavori incombe l’obbligo di riscontrare la conformità dell’opera al progetto, ma anche di coordinare l’esecuzione dei lavori e provvedere alle correzioni di eventuali errori progettuali.

Siete tutti «convocati». I proprietari di una unità immobiliare commissionano la progettazione e relativa installazione di un impianto termico. A lavoro eseguito i committenti lamentano il non corretto funzionamento dell’impianto stesso e citano in giudizio lo studio tecnico che ha progettato l’impianto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Quest’ultimo chiama in garanzia sia la propria assicurazione, per essere manlevato in ipotesi di condanna, ma anche l’appaltatore, il direttore dei lavori ed il fornitore dei materiali indicati come diretti responsabili dei danni lamentati da parte attrice, perché rispondano nei confronti di parte attrice stessa.

Dalla perizia presentata si evincono le seguenti cause di responsabilità:

  1. il progettista ha sbagliato a valutare “le potenzialità di picco, sia invernali che estive, relativamente agli alloggi”; sia successivamente nel convalidare “modifiche impiantistiche nella ricollocazione delle motocondensanti esterne in zone non idonee al corretto funzionamento delle stesse”;
  2. l’installatore ed appaltatore ha “convalidato la scelta di una ricollocazione delle motocondensanti esterne che era palesemente in contrasto con le buone tecniche impiantistiche, senza mai sollevare eccezioni di sorta, anche quando le carenze funzionali risultavano palesemente evidenti”;
  3. la ditta fornitrice dei generatori a pompa di calore, “per non avere sollevato eccezione di sorta già nel momento in cui, a seguito di sopralluogo effettuato per rilevare le carenze funzionali lamentate, non metteva in evidenza il palese difetto di installazione”;
  4. direttore dei lavori “per avere fornito indicazioni sulla collocazione delle macchine esterne in siti incompatibili ad un corretto funzionamento dei macchinari esterne”.

Tutti i terzi chiamati, per motivi diversi, escludono la propria responsabilità in relazione ai vizi ed ai malfunzionamenti denunciati dall’attore, indicando come responsabili le altre parti processuali.

Prima di commentare la decisione del Giudice di Reggio Emilia è necessario analizzare alcuni aspetti della problematica in oggetto.

L’obbligo di costruire a regola d’arte. In tema di contratto di appalto l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione delle prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., la quale «si estrinseca nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi, normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi» (Trib. Modena, 28 maggio 2008).

Infatti, l’appaltatore deve sì eseguire l’opera commissionata conformemente al contratto e ai suoi allegati, ovvero alle indicazioni e istruzioni del committente e/o dei suoi ausiliari, ma pur sempre a regola d’arte, idonea allo scopo per soddisfare l’interesse del committente. L’esecutore sarà, di conseguenza, tenuto a conoscere, al fine di realizzare correttamente l’opera, il complesso di norme e di regole proprie dell’attività esercitata, sia quelle che presiedono la realizzazione che quelle proprie delle modalità di esecuzione dei lavori.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’appaltatore è il «soggetto obbligato a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell’opera commessagli, con conseguente obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l’esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto idoneo a soddisfare l’interesse creditorio. […] E laddove l’appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l’obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. La maggiore specificazione del contenuto dell’obbligazione non esclude infatti la rilevanza della diligenza come criterio determinativo della prestazione per quanto attiene agli aspetti dell’adempimento» (Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 12995).

Le fattispecie di esonero dalla colpa dell’appaltatore. Prassi e giurisprudenza hanno individuato una serie di situazioni in presenza delle quali la responsabilità dell’appaltatore è esclusa.

Nell’ipotesi in cui il progetto sia stato predisposto da un soggetto incaricato dal committente e non dall’appaltatore, quest’ultimo è esonerato da responsabilità solo ove abbia manifestato il proprio dissenso rispetto alle previsioni del progetto, se le medesime siano da considerarsi erronee secondo la normale diligenza dell’appaltatore medio. Pertanto, se il cattivo esito dell’appalto sia conseguenza di scelte effettuate dal committente, ma mai contestate dall’appaltatore, quest’ultimo sarà responsabile in quanto è tenuto a fornire un’opera eseguita a regola d’arte e non già ad obbedire supinamente alle istruzioni dell’appaltante.

In particolare, si afferma al riguardo che «In tema di appalto gli errori del progetto fornito dal committente ricadono su quest’ultimo ed escludono la responsabilità dell’appaltatore solo quando questi si ponga, rispetto a quello, per espressa previsione contrattuale, come nudus minister, come passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza nessuna possibilità di iniziativa e vaglio critico, laddove in ogni altro caso la prestazione dovuta dall’appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli» (Cass. civ., 12 maggio 2000, n. 6088).

Si ritiene tuttavia che il committente sia corresponsabile, in via indiretta, con l’appaltatore se affida l’appalto ad un’impresa priva delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per la corretta esecuzione del contratto (Cass. civ., 12 febbraio 1997, n. 1284).

Si realizza un’ulteriore ipotesi di esclusione della responsabilità dell’appaltatore quando questi abbia ricevuto erronee istruzioni da parte del committente o del direttore dei lavori, sempreché l’appaltatore abbia tempestivamente e inutilmente contestato la non correttezza delle prescrizioni e che l’erroneità fosse rilevabile secondo la diligenza media.

Espansione massima di detta esenzione ricorre quando, in sede convenzionale, si stabilisca di privare l’appaltatore di qualsiasi autonomia nell’esecuzione dell’opera, dovendo la stessa essere realizzata osservando pedissequamente le istruzioni del committente (il caso, appunto, del nudus minister).

Ricorre infatti l’ipotesi di nudus minister in capo all’appaltatore quando, per effetto di un penetrante controllo esercitato dal committente, non riconducibile ai normali poteri di verifica, l’appaltatore risulti privato di ogni margine di autonomia, divenendo, in buona sostanza, un mero esecutore di ordini insindacabili. Pertanto, l’esclusione della responsabilità dell’appaltatore per vizi e difformità dell’opera resta esclusa non solo nell’ipotesi in cui questi sia ridotto a nudus minister del committente, ma anche quando quest’ultimo abbia incaricato dell’esecuzione un’impresa che sapeva essere priva delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per la realizzazione dell’opera affidatale (App. Napoli, 8 ottobre 2007). L’impresa fa i lavori male? Ha diritto al compenso pattuito.

Ricapitolando la responsabilità dell’appaltatore può essere inoltre esclusa solo nei seguenti casi:

- nel caso in cui l’appaltatore dimostri che il vizio sia sorto per una causa intervenuta dopo l’approvazione del collaudo (ad esempio, per un uso scorretto dell’opera da parte del committente);

- quando il vizio sia dovuto a caso fortuito;

- nell’ipotesi in cui il vizio o la difformità siano da ritenersi normali alla luce dello stato della tecnica, dovendosi tuttavia tenere presente che, in tal caso, non si potrà fare riferimento alle sole consuetudini locali, bensì alle più generali regole accolte in quel periodo.

Il caso di specie. In seguito ai fatti brevemente enucleati il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 988 del 27 giugno 2014, si è espresso in merito alle responsabilità da attribuire all’appaltatore ed al direttore dei lavori in caso di vizi progettuali. Il Giudice emiliano parte da un presupposto: vi è una responsabilità solidale, tra appaltatore e progettista, sia nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati, sia nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli errori, lo avrebbe potuto fare con l’uso della normale diligenza. Partendo da questo presupposto l’appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso, ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto l’esecuzione del progetto, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato.

Nel caso di specie si è verificato un fatto che ha avuto anche una conseguenza in ordine alla attribuzione delle responsabilità. L’appaltatore, si è impegnato ad eliminare il vizio ma, secondo i Giudici, così facendo, ha implicitamente riconosciuto in modo unilaterale per fatti concludenti le proprie responsabilità. Per cui se l’errore è rinvenibile nel progetto anche l’appaltatore risponde, in solido con il progettista, perché si è accorto degli errori ma non li ha denunciati subito anche se li avrebbe potuto rilevare mediante normale diligenza. Al direttore dei lavori incombe l’obbligo di riscontrare la progressiva conformità dell’opera al progetto, ma anche di coordinare l’esecuzione dei lavori ed assicurarsi che la modalità utilizzate per la realizzazione dell’opera siano a regola d’arte fino al punto di provvedere alle correzioni di eventuali errori progettuali.

di Ivan Meo
Fonte http://www.condominioweb.com/impianto-termico-non-funzionante-direttore-dei-lavori-responsabile.11222#ixzz37WA8wVKd
www.condominioweb.com

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