Il papà aiuta il figlio per l’acquisto di un immobile. Scatta il redditometro se l’incremento patrimoniale non viene provato.

E’ valido l’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria se il contribuente non fornisce prova idonea a dimostrare il suo reddito nell’anno soggetto ad accertamento.

Il fatto.

Un contribuente, dopo la conclusione di due gradi di giudizio svoltosi dinanzi alle Commissioni tributarie decide di impugnare in Cassazione la sentenza di secondo grado messa dalla Commissione tributaria regionale lombarda sostenendo che nessuna imposta doveva essere applicata all’immobile da egli acquistato, poiché tale operazione era avvenuta in virtù dell’aiuto economico ricevuto dal padre.

La sentenza che concludeva il giudizio di secondo grado svoltosi dinanzi alla Commissione tributaria regionale lombarda, infatti, aveva confermato la tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate stabilendo che la tassazione di tale immobile doveva essere confermata poiché il contribuente non solo non aveva risposto al questionario inviatogli dall’ufficio ai sensi dell’art. 32 del Dpr 600/1973, ma non aveva neanche dimostrato che l’acquisto dell’immobile, oggetto di tassazione da parte del fisco, era avvenuto grazie all’aiuto economico del padre.

Il ricorso in Cassazione. Il contribuente, però, non si arrende e decide di impugnare in Cassazione la sentenza della Ctr lombarda sostenendo che l’acquisto dell’immobile non poteva essere sottoposto ad imposta poiché assoggettato a ritenuto alla fonte.

La Corte di Cassazione, però, non accoglie il motivo posto a fondamento del ricorso del contribuente precisando a tal proposito che “nell’accertamento sintetico da redditometro, ex art. 38 Dpr 600/1973, è onere del contribuente dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte”.

I giudici di legittimità, peraltro, hanno confermato pienamente le conclusioni alle quali era approdato il giudice di merito ( Commissione Tributaria Regionale lombarda) nel momento in cui aveva ritenuto non provato “dalla documentazione prodotta dal contribuente l’assunto secondo cui l’acquisto dell’immobile era stato effettuato con esborsi dal padre … essendo inaccettabile sul piano giuridico ritenere dimostrata l’assunta liberalità del padre attraverso la copia fotostatica di un assegno privo di data…”

Fra l’altro nel corso del giudizio è stato rilevato un evidente contrasto tra la capacità contributiva del contribuente per l’anno 2000, e le rate del mutuo ipotecario da questi sostenuto.

Valutando tali aspetti quindi la Corte di Cassazione, ha precisato che il giudice tributario una volta accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori della capacità contributiva esposti dall’ufficio accertatore ” non ha alcun potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può esclusivamente limitarsi a valutare l’eventuale prova che il contribuente fornisca in ordine alla provenienza non reddituale – non imponibile o perché già soggetta ad imposta o perché esente – delle somme necessarie ad acquisire o a mantenere il possesso di beni rilevatori di maggiore capacità contributiva.” ( Cass. Civ. sent. n. 2015 del 2014)

La sentenza conferma l’orientamento espresso anche da altre pronunce, (Cass. 22634/2014; Cass. Civ., 8995/2014; Cass. Civ. 6396/2014) che hanno recepito pienamente l’obbiettivo perseguito dal legislatore attraverso l’adozione del decreto legge 78/2010 e cioè quello della lotta all’evasione fiscale.

Attraverso tale decreto, infatti, il legislatore ha modificato i commi dal quarto all’ottavo dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 introducendo il “nuovo redditometro“. Pertanto nel nuovo panorama normativo venutosi a creare la determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche può essere dedotta da alcuni elementi indicativi della capacità contributiva del contribuente fra l’altro fissati dal Ministero dell’economica e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2012.

In base ai criteri fissati da tale decreto ministeriale gli elementi indicativi della capacità contributiva del contribuente possono dedursi dalla necessaria equivalenza che deve sussistere fra le spese sostenute ed il reddito percepito entro un determinato arco temporale e cioè entro l’anno. Praticamente le spese che il contribuente sostiene nell’arco di un anno devono essere giustificate da un’adeguata e corrispondente capacità reddituale.

Fra l’altro l’amministrazione finanziaria, quando il contribuente non dimostra la coerenza fra reddito percepito e spese sostenute, può intraprendere indagini finanziarie più accurate ( Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/2013).

Nel caso giunto all’esame della Corte di Cassazione, il contribuente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la spesa sostenuta per l’acquisto dell’immobile derivasse da un contributo economico fornitogli dal padre venendo meno, in tal modo, all’obbligo imposto dall’articolo 38 del Dpr 600/1973 nel testo modificato dal Decreto legge 78/2010.

A fronte di tale circostanza la Cassazione, valutata la correttezza del ragionamento seguito dalla sentenza della Commissione tributaria della Regione Lombardia, non ha potuto far altro che confermare tale pronuncia ponendo definitivamente a carico del contribuente l’onere di versare al fisco le imposte sui redditi relative agli anni sottoposti ad accertamento.

Avv. Leonarda Colucci
Fonte www.condominioweb.com

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