I pannelli fotovoltaici sul tetto devono sempre rispettare il paesaggio. Legittimi gli atti che ne dispongano la rimozione.

L’impianto fotovoltaico installato sul tetto può avere caratteristiche tali da incidere negativamente sul paesaggio; pertanto, risultano legittimi gli atti che, adeguatamente motivati, ne dispongano la rimozione.

Il caso

La fattispecie è relativa ad un edificio composto da un piano seminterrato destinato a falegnameria e da due piani soprastanti destinati ad abitazione. Fabbricato per il quale i proprietari hanno ottenuto un permesso di costruire per “un ampliamento che prevedeva l’inserimento di alcuni pannelli fotovoltaici sulla falda del tetto esposta a ovest cioè verso la sponda del lago e, ciò, sulla base di un parere conforme della Soprintendenza”.

Nel corso dei lavori, i proprietari hanno proceduto all’installazione di ulteriori pannelli sul lato est dell’abitazione, oltre ad altre opere, in mancanza di alcun titolo abilitativo. Pertanto, è stata presentata un’istanza di sanatoria.

La Soprintendenza, quindi, ha espresso parere favorevole in relazione a dette differenti opere, prevedendo tuttavia la condizione che “venga rimosso l’impianto fotovoltaico e/o solare costituito da 13 pannelli installati sulla falda est, in quanto risulta in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente estremamente stridente rispetto all’ambito nel quale si colloca e tale da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante che si può percepire sia dal basso che da posizione elevate o a distanza”.

Il Comune, pertanto, emanava l’autorizzazione paesaggistica attestante la compatibilità ambientale delle difformità edilizie eseguite, apponendo la condizione sopra ricordata.

I proprietari, però, hanno impugnato i provvedimenti della P.A.

La sentenza di primo grado.

Il T.A.R. adito ha accolto il ricorso argomentando come segue.

Come correttamente ha rilevato la parte ricorrente un più recente orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 28-01-2013, n. 235), cui questo Collegio ritiene di aderire, ha sancito che ‘ per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, ….’.

Per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico occorre, quindi, fornire prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (in questo senso anche T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 04-10-2010, n. 3726 e sempre TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 859)

In considerazione dell’orientamento sopra richiamato il ricorso può, pertanto, essere accolto e può essere annullata la condizione imposta dalla Soprintendenza di Verona all’autorizzazione paesaggistica contenente il divieto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e/o solare”.

=> Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico è una “attività economica”. OK alla detrazione dell’Iva

Il Consiglio di Stato

Contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R., il Consiglio di Stato ha dichiarato che “l’autorità preposta alla tutela paesaggistica si è soffermata, in particolare, ad analizzare i distinti profili (posizione, dimensioni, forme, cromatismi) che la hanno spinta ad apporre la condizione al parere di compatibilità paesaggistica (per la restante parte, vale sottolineare, favorevole all’intervento) di tal che, considerata la puntualità e la congruità delle ragioni addotte a sostegno della condizione, non pare condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado a proposito del carattere stereotipato e “adattabile a qualsiasi caso” della motivazione dell’atto soprintendenti zio”.

Il giudice di appello, quindi, ha ritenuto che fosse stato perseguito correttamente la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e “che risulta immune dai vizi di irragionevolezza o di errore nei presupposti, e che escludono la compatibilità paesaggistica dell’impianto fotovoltaico posizionato sul lato est del tetto in ragione del suo negativo impatto sul particolare paesaggio lacuale, stante la sua piena visibilità, anche a distanza, sia dal basso che dall’alto”.

La giurisprudenza in tema di impianti fotovoltaici.

In merito all’installazione dei pannelli la giurisprudenza ha sottolineato come l’eventuale interesse economico sotteso all’installazione trovi un limite invalicabile nella tutela paesaggistica anche laddove “l’impianto garantirebbe il perseguimento di interessi economici, oltre che pubblici, senza compromettere la salvaguardia dell’ambiente, in quanto, pur se la zona in cui è situata ricade all’interno della fascia di protezione della Riserva di cui trattasi, essa è fortemente antropizzata e tutte le superfici non edificate sono utilizzate per l’agricoltura intensiva; in particolare l’impianto è destinato a sorgere su un terreno allo stato incolto e presenta aspetti progettuali volti a favorirne l’inserimento nel contesto esistente”.

Infatti, il Consiglio di Stato ha dichiarato che “la censura non è, ad avviso del Collegio, condivisibile, atteso che la riferita prevalenza riconosciuta in sede comunitaria e dalla Corte Costituzionale in via generale all’interesse alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili e la concreta influenza dell’impianto sull’ambiente circostante sono nel caso di specie irrilevanti. Infatti è stata prevista la realizzazione di esso impianto nell’area di protezione esterna di una Riserva naturale, cioè in un luogo ove è stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell’interesse alla salvaguardia dell’ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga anche in relazione all’eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è prevista la realizzazione” (Cons. Stato, sez. V, sent. 15 gennaio 2013, n. 176)

Conclusioni.

La disposizione dell’art. 9 della Costituzione sancisce che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Pertanto, le istituzioni e i privati cittadini devono non solo evitare condotte lesive di tale diritto, ma anche cercare di sensibilizzare la società civile verso una sempre maggiore tutela del paesaggio, e dell’ambiente in generale. Ambiente che, ricordiamo, è tutelato espressamente, all’art. 37, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

di Avv. Gian Luca Ballabio

www.condominioweb.com

Questa voce è stata pubblicata in Curiosità. Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.