Condominio. Tribunale di Bologna. Ai morosi può essere staccata l’acqua

Il Tribunale di Bologna,  con un’ordinanza del 3 aprile 2018 (qui sotto allegata), torna a pronunciarsi sulla possibilità di lasciare i condomini morosi senz’acqua.
Il servizio idrico centralizzato può essere staccato ai condomini morosi essendo la nuova normativa sulla garanzia di un quantitativo minimo riservata solo ai casi di documentato “stato di disagio economico-sociale“.
Ad agire innanzi al giudice è l’amministratore di condominio il quale evidenzia come era stata già avviata una procedura monitoria nei confronti di una condomina morosa, conclusasi con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; nella successiva azione esecutiva immobiliare era poi intervenuta una Banca che, nei confronti della donna, vantava un credito privilegiato in forza di ipoteca gravante sull’immobile in questione.
Nonostante l’attivazione dei predetti giudizi la condomina non sanava il proprio debito che finiva per aumentare gravando sull’intero condominio. Da qui il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il Condominio chiede al Tribunale l’autorizzazione a sospendere (ex art. 63, comma 3, disp. att. c.c.) i servizi di riscaldamento, acqua calda e fredda, nonché il distacco dell’antenna televisiva centralizzata collegati all’immobile a causa della persistente morosità ultrasemestrale della proprietaria.
La domanda cautelare veniva, tuttavia, rigettata in quanto il giudice riteneva di aderire all’orientamento per il quale i servizi essenziali di riscaldamento e acqua devono essere in ogni caso garantiti, a mente dell’art. 32 Cost., e non possono considerarsi recessivi rispetto ad un diritto di credito che, nel caso di specie, sarebbe peraltro tutelato dalla procedura esecutiva in atto.

Morosità del condòmino: i servizi di acqua e gas non sono intangibili

In sede di reclamo, invece, il Tribunale offre una diversa interpretazione ritenendo che possa trovare applicazione l’art. 63, comma 3, disp. att. del codice civile ricorrendone i presupposti (morosità ultrasemestrale e suscettibilità di godimento separato dei servizi di cui si chiede la sospensione).
L’interpretazione che prevale in tale sede è quella secondo cui i servizi di acqua e gas non possano ritenersi “intangibili” a fronte di una perdurante morosità del condomino (per approfondimenti: Tribunale Modena: ai condomini morosi si può staccare l’acqua!).
Infatti, afferma il Collegio, legittimando la protrazione del comportamento inadempiente del proprietario e/o del conduttore, si arriverebbe alla conseguenza per cui o il condominio continua a sostenere i costi dell’unità immobiliare morosa o, viceversa, dovrebbe sopportare a sua volta il distacco delle forniture da parte dell’ente erogatore.
Validi argomenti contrari, si legge nel provvedimento, non possono trarsi dal generico riferimento al diritto ex art. 32 Cost., vantato dal condomino e potenzialmente leso dalla decisione del reclamante dì interrompere l’erogazione dei servizi.
Fonte Studio Cataldi (Lucia Izzo)

 

Questa voce è stata pubblicata in Consorzio, Curiosità. Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.