L’acquirente non può obbligare la parte venditrice a pagare prima della stipula del rogito ogni residuo debito col condominio

Il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto e il compratore non può obbligare il venditore a pagare anche i debiti relativi agli esercizi degli anni precedenti.

La responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione e non già l’articolo 1104 del codice civile, atteso che giusto il disposto dell’articolo 1139 del Cc, la disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al condominio solamente in mancanza di norme che, come appunto, il citato articolo 63, specificamente lo regolano.
(Nella specie l’acquirente aveva incluso nel preliminare di vendita una che clausola imponeva alla promittente venditrice di pagare prima della stipula ogni residuo debito col condominio, con facoltà degli acquirenti di trattenere l’importo dal saldo finale, fermi restando l’obbligo di estinzione prima dei rogito di ogni altro debito non conosciuto e la responsabilità anche per debiti successivi.)

Fonte http://www.condominioweb.com/condominio/sentenza2086.ashx#ixzz3zBpVpRmV
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